La Newsletter di Sistema Susio
[novembre 2025/2]
CCNL FUNZIONI LOCALI: 3.11.2025 - SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI CONTRATTO
Accordo tra Aran e sindacati dopo 15 mesi di trattativa. Vediamo solo alcune delle novità rispetto al precedente contratto
- Progressioni tra le aree: proroga del termine per le progressioni "in deroga" dal 31/12/2025 al 31/12/2026; β
- Incrementi stipendiali e conglobamento: previsti nuovi incrementi tabellari dal 1/1/2024 (ad es. Funzionari EQ +144,11 euro/mese, Istruttori +132,81 euro/mese) e ulteriore incremento per il conglobamento dell’indennità di comparto direttamente nello stipendio tabellare, che cambia la struttura delle voci retributive. Viene ridefinito l’importo residuo delle indennità di comparto e spostato totalmente a carico del fondo risorse decentrate;
- Fondo risorse decentrate: incremento della parte stabile dello 0,14% del monte salari 2021 a partire dal 2024;
- Retribuzione di posizione incarichi di Elevata Qualificazione: aumenta il valore massimo attribuibile da 18 a 22mila euro;
- Lavoro agile e da remoto: ampliamento fattispecie tutelate e definizione di criteri prioritari per accedere al lavoro agile e al lavoro da remoto per persone con particolari necessità familiari o di salute, con riferimento rafforzato alla contrattazione integrativa;
- Permessi, congedi e welfare: ripresi e riorganizzati tutti gli istituti di permesso e congedo (familiari, studio, per violenza di genere, etc.), ma vengono inseriti nuovi requisiti per la conciliazione vita-lavoro, welfare integrativo, polizze sanitarie, supporto psicologico in caso di aggressione, e una disciplina più dettagliata sulle priorità in alcuni tipi di orari o assetto lavorativo.
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NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA: DELIBERA ANAC N. 495/2024
La Delibera ANAC n. 495/2024 ha introdotto nuovi schemi di pubblicazione per l’albero della trasparenza (Amministrazione Trasparente), rafforzando gli obblighi di pubblicazione esistenti per PA ed enti locali.
La Delibera 495/2024 approva tre nuovi schemi di pubblicazione, riguardanti i seguenti artt. del D. Lgs. 33/2013:
- art. 4-bis, sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello “Pagamenti dell’amministrazione” e sotto-sezione di secondo livello “Dati sui pagamenti” (co. 2, art. 4-bis);
- art. 13, sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”, sotto-sezione di secondo livello “Articolazione degli uffici” (co.1, art. 13);
- art. 31, sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull'amministrazione” e sotto-sezioni di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Organi di revisione amministrativa e contabile” e “Corte dei Conti” (co. 1, art. 31).
Periodo transitorio: da quando possono scattare le sanzioni per mancato adempimento agli schemi?
A causa delle due differenti date di pubblicazione della Delibera (13 novembre 2024 - pubblicazione sul sito dell’Autorità, 21 gennaio 2025 - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) si sono create alcune incertezze applicative. Giova ricordare che l’operatività degli schemi è conseguenza immediata della pubblicazione sul sito Anac, mentre l’eventuale sanzionabilità è effetto giuridico che decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al di là dell’aspetto formale legato all’utilizzo degli schemi, l’obbligo sostanziale di pubblicare dati e documenti inerenti gli artt. 4 bis, 13 e 31 resta invariato anche durante il periodo transitorio.
E tu a che punto sei con le operazioni di adeguamento della tua Amministrazione Trasparente?
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VERSO IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI: come prepararsi al calcolo degli arretrati contrattuali
In attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL Funzioni Locali, che si preannuncia, auspicabilmente, imminente, appare opportuno soffermarsi sul tema del calcolo degli arretrati contrattuali che gli enti dovranno corrispondere ai propri dipendenti in sede di applicazione del rinnovo.
A tal fine, si richiama l’orientamento ARAN (CFL206) con riferimento agli arretrati previsti dal CCNL del 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021. Tale interpretazione costituisce un utile precedente metodologico per la gestione delle prossime operazioni di adeguamento stipendiale.
L’Agenzia ha infatti chiarito che gli arretrati contrattuali spettano a tutti i dipendenti che risultavano in servizio nel periodo di riferimento, in questo caso, 2022-2024, anche se cessati dal servizio prima della sottoscrizione del contratto.
Tale conclusione trova fondamento:
- nell’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, secondo cui “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”;
- nell’art. 76, comma 1, che dispone l’incremento degli stipendi tabellari degli importi mensili lordi – per tredici mensilità – di cui alla Tabella D, con decorrenze retroattive.
Ne consegue che gli incrementi stipendiali retroattivi devono essere riconosciuti anche al personale cessato, purché in servizio nel periodo coperto dalle decorrenze contrattuali, con calcolo degli arretrati fino alla data di cessazione e indipendentemente dalla causa della stessa (pensionamento o altra tipologia).
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